Più volte motivo di discussioni o di incomprensioni, la ripartizione delle spese condominiali è regolata in maniera chiara e definita dall’art 1576 del Codice Civile.
Il contenuto riporta essenzialmente che saranno a carico del locatore le spese derivanti da riparazioni necessarie, non derivanti dall’usura conseguente all’uso quotidiano che sono invece a carico dell’inquilino.
Per fare una ulteriore distinzione, se quest’ultimo avrà a suo carico le spese ordinarie relative alla piccola manutenzione, il locatore dovrà invece essere responabile dei macro interventi (la cosiddetta manutenzione straordinaria).
Spese condiminiali: il dettaglio
Ma cosa si intende per spese ordinarie? La risposta è contenuta nella legge sull’equo canone. Sono di spettanza dell’inquilino o conduttore le spese relative alla fornitura del riscaldamento e del condizionamento dell’aria; allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine; al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore; al servizio di pulizia; alla fruizione di energia elettrica e di altri servizi.
Attenzione alle spese di portineria, ove presenti: dovranno essere ripartire per il 90% a carico dell’inquilino, salvo diverso accordo tra le parti.
Il proprietario tuttavia resta responsabile “in solido”, quindi se il conduttore non dovesse pagare, l’onere resta al locatore, che a sua volta potrà rivalersi sull’affittuario.
Nello specifico la legge (artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. stesso codice) precisa che l’amministraore può procedere per riscuotere “i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condominio”. Restano escluse da questo procedimento tutte quelle azioni che intervengono “direttamente” sul conduttore.
Cosa fare in caso di morosità
Ma cosa accade se l’inquilino diventa moroso, pertanto inadempiente, anche nel caso delle spese condominiali?
In questo caso il proprietario o conduttore potrà richiedere la risoluzione e pertanto l’interruzione del rapporto di locazione richiedendo contestualmente il rimborso delle spese dovute per legge.